La sentenza della Cassazione ribalta tutto portando ad una svolta inaspettata per quanto riguarda il cappotto termico.
Negli ultimi tempi l’Unione Europea ha approvato la direttiva “Case green”, che mira a diminuire progressivamente le emissioni di Co2 da parte degli immobili negli Stati membri, con una serie di interventi volti alla riqualificazione edilizia e ad un incremento dell’efficienza energetica. In tal modo, si punta ad attuare una decarbonizzazione (ossia una riduzione del carbonio). L’installazione del cappotto termico rientra tra le misure destinate ad aumentare la sostenibilità delle strutture e una recente sentenza della Cassazione ha portato ad una svolta inattesa.
Iniziative come il Superbonus 110%, il Bonus casa e l’Ecobonus sono state introdotte dal Governo italiano con l’obiettivo di incentivare i lavori di riqualificazione energetica e termica all’interno degli immobili. Grazie ad essi, è possibile contare su incentivi e agevolazioni rivolti a coloro che intendono installare impianti che contribuiscano a rendere le strutture maggiormente sostenibili e a produrre energia pulita.
Quando si parla di cappotto termico, si fa riferimento ad una tecnica che va a limitare la dispersione di calore nelle case ricorrendo a pannelli isolanti, che vengono installati sulle superfici esterne dell’edificio. Queste agiscono come una vera e propria barriera tra le abitazioni e l’ambiente esterno determinando una riduzione della necessità di riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate.
Tra gli altri vantaggi, troviamo la diminuzione dell’umidità e dei rumori provenienti da fuori casa. Si tratta, inoltre, di un intervento che porta ad un aumento del valore dell’immobile grazie alla riqualificazione delle pareti. In molti potrebbero chiedersi, a questo punto, se l’installazione del cappotto termico comporti una spesa da sostenere anche per tutti i condomini.
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito, con una sentenza che ha chiarito ogni dubbio. Il caso vede come protagonisti i proprietari di attività commerciali situate in un edificio in cui si è effettuata l’applicazione del cappotto termico, sebbene le pareti dei loro locali (situati al piano terra) non sia state interessate direttamente, per via della presenza delle vetrine.
I proprietari hanno contestato la suddivisione dei costi rifiutando di doversi sobbarcare le spese relative all’installazione in quanto l’intervento, a detta loro, non avrebbe portato alcun beneficio alle attività. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n.858/2024, ha sottolineato come l’applicazione del cappotto termico porti in realtà vantaggi per tutto l’immobile.
Le spese legate ad interventi come questo – che determinano la riqualificazione di un edificio, andando di fatto ad incrementarne il valore – implementano la conservazione del bene comune. Ciò comporta che esse siano da ripartire in modo proporzionale al valore delle unità immobiliari presenti, tenendo fede alla tabella millesimale. A beneficiare dell’installazione del cappotto termico, dunque, sono tutti i proprietari. Ragione per cui le spese vanno suddivise tra questi ultimi.
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